Inidoneità e retribuzione ore lavoratori dipendenti

GU

In Gazzetta Ufficiale del 7 marzo u.s. è stato pubblicato il decreto 18 novembre 2015, a doppia firma del Ministro dell’Economia, Padoan, e della Salute, Lorenzin, in merito alla retribuzione dei donatori lavoratori dipendenti giudicati inidonei alla donazione di sangue ed emocomponenti, limitatamente al tempo necessario all’accertamento dell’idoneità.
Il decreto (vedi art.1) prevede 3 tipologie di inidoneità:                       a) sospensione o esclusione del donatore per motivi sanitari, secondo i criteri di esclusione o sospensione dalla donazione, previsti dalla normativa vigente;                                                               b) mancata decorrenza dei tempi di sospensione, previsti dalla normativa vigente, tra una donazione e la successiva;
c) rilevata esigenza di non procedere al prelievo per specifico emocomponente e/o gruppo sanguigno, in base alla programmazione dei bisogni trasfusionali.                                              2. La non idoneita’ del donatore e’ certificata dal medico, responsabile delle selezione del donatore, del servizio trasfusionale o relativa articolazione organizzativa o dell’Unita’ di raccolta, gestita dalle Associazioni e Federazioni di donatori di sangue. 3. Il donatore lavoratore dipendente, unitamente all’istanza da inoltrare al proprio datore di lavoro, allega la certificazione di inidoneita’ di cui al comma 2, ai fini della garanzia della retribuzione. 4. Il datore di lavoro procedera’ al conguaglio, o negli specifici casi previsti dalla norma alla richiesta di pagamento diretto, dell’importo della retribuzione corrisposta ai lavoratori dipendenti non idonei, ai sensi del comma 2 dell’art. 8, della legge 219 del 2005, secondo le specifiche modalita’ stabilite dall’Istituto nazionale della previdenza sociale.

 

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